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Legislatura XVII

Proposta emendativa 52.01. in VII Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2016  [ apri ]
4127-bis/VII/52.01.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Trasformazione delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in graduatorie nazionali a esaurimento).

  1. A decorrere dall'anno accademico 2016-2017, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
  2. A decorrere dall'anno accademico 2016-2017, l'assunzione di personale a tempo indeterminato delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica è pari al 100 per cento delle cessazioni dell'anno precedente, cui si aggiunge il 100 per cento dei posti vacanti della dotazione organica. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali di cui al comma 1 non si procede a conversioni di cattedre esistenti o variazioni di organico che siano in grado, ad ogni modo, di incidere sul totale delle cattedre destinate all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato di cui al predetto comma 1.
  3. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per il triennio 2017-2019, si provvede ai sensi del comma 2 dell'articolo 52.