Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:
42-bis. Le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge n. 144 del 1999, sono incrementate di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per finanziare ulteriori percorsi formativi di qualifica professionale, di durata triennale, da avviarsi nell'anno formativo 2017/2018 presso le istituzioni formative accreditate a norma del Capo III del decreto legislativo 17 luglio 2005, n. 226, nelle regioni in cui gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione e formazione professionale presso le istituzioni medesime sono meno del 2 per cento degli studenti iscritti alle scuole di istruzione secondaria superiore.