Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Gli studenti iscritti al primo anno del corso di studi sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale se appartengono a un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 è inferiore o eguale a 13.000 euro.
Gli studenti iscritti oltre il primo anno dei corso di studi, sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale se soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) appartengono a un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, a 159, è inferiore o eguale a 13.000 euro;
b) sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di laurea, corso di laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico;
c) l'acquisizione entro il 10 agosto di almeno 12 crediti formativi universitari per ogni anno di iscrizione successivo al primo.
Conseguentemente:
a) al comma 5 premettere il seguente periodo: Gli studenti iscritti al primo anno che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 25.000 euro, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare l'8 per cento della quota ISEE eccedente 13,000 euro.;
b) al primo capoverso sostituire le parole: Per gli studenti con le seguenti: Gli studenti iscritti oltre il primo anno del corso di studi.