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Legislatura XVII

Proposta emendativa 59.01. in VII Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2016  [ apri ]
4127-bis/VII/59.01.
approvato

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2018, i nuovi iscritti al corso di formazione specifica in Medicina Generale stipulano un apposito contratto annuale di formazione specialistica ai sensi degli articoli 37,38,39,40 e 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 dell'importo lordo di euro 25.000. Il contratto non dà titolo di accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale o dell'università né costituisce rapporto di lavoro con tali enti.
  2. Ai corsi di formazione in Medicina Generale iniziati entro l'anno 2017 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
  3. Agli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di cui al comma 1 si fa fronte con l'importo dei fondi vincolati nel Fondo sanitario nazionale precedentemente destinati ai corsi di formazione specifica in Medicina generale, secondo la disciplina vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Tali fondi sono incrementati di 50 milioni di euro a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.