Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, al primo corso-concorso a posti di dirigente scolastico, bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a sostenere la prova scritta, senza previa prova preselettiva, coloro che abbiano superato almeno una prova d'esame e abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio con riferimento al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4 serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Personale della scuola).