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Legislatura XVII

Proposta emendativa 82.01. in VII Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2016  [ apri ]
4127-bis/VII/82.01.

  Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Misure in favore delle imprese di produzione spettacoli musica popolare dal vivo).

  1. Nei limiti delle risorse stanziate, tra i destinatari delle sovvenzioni di cui all'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono ricomprese anche le Imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica popolare contemporanea per le attività non aventi rilevanza commerciale. Con decreto del Ministro del beni e attività culturali e del turismo, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri di individuazione delle attività oggetto delle sovvenzioni.