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Legislatura XVII

Proposta emendativa 53.6. in VII Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2016  [ apri ]
4127-bis/VII/53.6.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Sono istituite graduatorie nazionali per ciascuna delle classi di concorso nelle cui graduatorie di merito approvate dagli Uffici Scolastici regionali si prevede che il numero dei candidati iscritti sia inferiore al numero dei posti a concorso nella regione.
  2-ter. I candidati che hanno superato la prova concorsuale regionale, iscritti e non iscritti nella relativa graduatoria di merito, possono chiedere l'iscrizione alla graduatoria nazionale della propria classe di concorso, conservando il punteggio e i titoli di preferenza e riserva registrati, indicando in ordine di gradimento le graduatorie regionali nelle quali sono stati rilevati posti vacanti e alle quali intendono concorrere. L'iscrizione alla graduatoria nazionale non comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale di appartenenza.
  2-quater. Le graduatorie nazionali hanno la stessa durata ed efficacia delle graduatorie regionali e concorrono esclusivamente alla copertura dei posti di cui al Disegno di legge 107 del 23 febbraio 2016, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento di personale docente sui posti comuni di primo e secondo grado. La loro validità cessa comunque con la cessazione di validità delle rispettive graduatorie di merito.
  2-quinquies. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto a definire le norme di applicazione delle graduatorie nazionali senza oneri aggiuntivi per la spesa pubblica.