Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 52, comma 3, della presente legge avviene in misura corrispondente ad una quota di posti derivante, in applicazione dei vigenti ordinamenti didattici e quadri orari, dall'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili fino a formare una cattedra o un posto interi, anche costituiti tra più scuole.