Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
11-bis. Allo scopo di incrementare il potenziale di ricerca delle università statali italiane, nei comma 13-bis dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «del 100 per cento a decorrere dall'anno 2017». A tal fine il fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.