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Legislatura XVII

Proposta emendativa 37.4. in VII Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2016  [ apri ]
4127-bis/VII/37.4.

  Al comma 4, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: sessanta giorni.

  Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana il decreto per l'istituzione dell'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Di detto decreto legislativo sono altresì modificati i seguenti commi:
   «2. L'Osservatorio è un organismo coordinato, nelle sue attività, dalla direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario, che si avvale, a tal fine, del supporto degli enti aderenti all'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario. L'Osservatorio è composto da rappresentanti del Ministero, del Ministero dell'economia e delle finanze, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario, del Consiglio nazionale degli studenti universitari, della Conferenza dei rettori delle università italiane, del Convegno permanente dei direttori e dei dirigenti dell'università, dei collegi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da esperti del settore.
   3. I membri dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro e restano in carica tre anni. L'osservatorio è presieduto da un rappresentante dell'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario.».