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Legislatura XVII

Proposta emendativa 76.02. in VI Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/11/2016  [ apri ]
76.02.

  Dopo l'articolo 76 aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Disposizioni in favore degli investitori in banche in liquidazione).

  1. All'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 3 maggio 2016 n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «o coloro che li abbiano ricevuti a titolo non oneroso da uno o più parenti fino al secondo grado o da congiunto o convivente more uxorio, che li avessero acquistati in un rapporto negoziale diretto con la suddetta Banca in liquidazione, ovvero che ne fossero in possesso in seguito a suddivisione di una iniziale contestazione di titoli acquistati secondo le medesime modalità.».