Dopo l'articolo 76 aggiungere il seguente:
Art. 76-bis.
(Disposizioni in favore degli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).
1. Al decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 1, lettera a), aggiungere in fondo, il seguente periodo: «o coloro che li abbiano ricevuti a titolo non oneroso da uno o più parenti fino al secondo grado o da congiunto o convivente more uxorio, che li avessero acquistati in un rapporto negoziale diretto con la suddetta Banca in liquidazione o che ne fossero in possesso in seguito a suddivisione di una iniziale contestazione di titoli acquistati secondo le medesime modalità;»
b) all'articolo 9 comma 6, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici mesi».