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Legislatura XVII

Proposta emendativa 68.01. in VI Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/11/2016  [ apri ]
68.01.

  Dopo l'articolo 68 aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Web tax).

  1. Dopo l'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità on line).

  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
  3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on line dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare, la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.