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Legislatura XVII

Proposta emendativa 65.1. in VI Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/11/2016  [ apri ]
65.1.

  Dopo il comma 42 inserire il seguente:
  All'articolo 46-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «42-bis. Al fine di evitare impatti negativi sui saldi finanziari degli enti locali, a decorrere dal 1o gennaio 2017, il valore industriale della parte di impianto di proprietà dell'ente locale e della società patrimoniale delle reti, partendo dallo stato di consistenza condiviso con il gestore uscente, se l'ente locale o la società patrimoniale delle reti intendono cedere le loro proprietà, nel rispetto del vincolo di destinazione dei beni strumentali all'erogazione del pubblico servizio di distribuzione del gas metano, è pari al costo che dovrebbe essere sostenuto per la sua ricostruzione a nuovo, decurtato del valore di degrado fisico di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226; ed al netto dei contributi pubblici e privati dei cespiti di località di proprietà dell'ente locale o della società patrimoniale delle reti, valutati in base alla metodologia della regolazione tariffaria vigente, ed assumendo le viti utili dei cespiti a cui si riferiscono. Per la valorizzazione viene usato lo stesso prezzario utilizzato per la valorizzazione delle proprietà del gestore uscente, applicando le modalità operative specificate nel decreto ministeriale 22 maggio 2014 recante Approvazione del documento Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale».