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Legislatura XVII

Proposta emendativa 63.1. in VI Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/11/2016  [ apri ]
63.1.
approvato

  Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Una quota pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 è destinata alle finalità di cui all'articolo 64, comma 10-quater.

  Conseguentemente, all'articolo 64, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole «Per gli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015, 2016 e 2017».
  10-ter. Per l'anno 2017 gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
  10-quater. In via straordinaria per l'anno 2017 i comuni possono utilizzare l'avanzo di amministrazione per il pagamento delle penalizzazioni per l'estinzione anticipata dei mutui per un ammontare massimo corrispondente al limite di 10 milioni di euro.