Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Istituzione di posizioni organizzative non dirigenziali per l'espletamento delle attività istituzionali delle Agenzie fiscali).
A decorrere dal 1o gennaio 2017 e nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali sono istituite ulteriori posizioni organizzative di livello non dirigenziale di cui all'articolo 23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. All'articolo 4-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2017».