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Legislatura XVII

Proposta emendativa 51.01. in VI Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/11/2016  [ apri ]
51.01.
approvato

  Dopo l'articolo 51, inserire il seguenti:

Art. 51-bis.
(Modifiche all'articolo 9 dello Statuto del contribuente).

  All'articolo 9, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i commi 2, 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:
  «2. Con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze può sospendere o differire il termine per gli adempimenti e i versamenti dei tributi erariali e relative addizionali, nonché dell'Imposta regionale per le attività produttive (IRAP) a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili. Gli enti territoriali, nell'ambito della propria autonomia, possono disporre la sospensione o il differimento degli obblighi relativi ai tributi di rispettiva competenza.
  2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti ai sensi del comma 2 avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo. Gli enti territoriali definiscono le modalità e i termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, con propri provvedimenti.
  2-ter. Per i tributi erariali e relative addizionali, nonché per l'imposta regionale per le attività produttive (IRAP), non sospesi né differiti, ai sensi del comma 2, i contribuenti residenti o aventi sede legale o sede operativa nei territori colpiti da eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche e integrazioni, con danni riconducibili all'evento e individuati, successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni di danno di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d) della medesima legge n. 225/1992, possono chiedere la rateizzazione, fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, dei tributi che scadono nei sei mesi successivi al riconoscimento della condizione di soggetto danneggiato. Agli importi oggetto di rateizzazione è applicato il tasso di interesse legale. I contribuenti che hanno i requisiti per usufruire della rateizzazione, presentano apposita istanza al competente Ufficio della Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli enti territoriali, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono le modalità e i termini di presentazione dell'istanza da parte dei contribuenti che hanno i requisiti per usufruire della rateizzazione, relativamente ai tributi di rispettiva competenza. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, determinati dal temporaneo differimento della riscossione dei tributi di cui al precedente periodo, si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo rotativo di cui al comma 430 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».