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Legislatura XVII

Proposta emendativa 35.01. in VI Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/11/2016  [ apri ]
35.01.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni dei possibili esiti del contenzioso relativo ai ricorsi promossi dai funzionari incaricati di funzioni dirigenziali presso l'Agenzia delle Entrate e delle Dogane, revocati a seguito della pubblicazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 17 marzo 2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 12 del 25 marzo 2015, con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova orale finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al successivo comma nei ruoli dei dirigenti delle Agenzie fiscali.
  2. Il decreto di cui al comma 1 riguarda il personale già incaricato di funzioni dirigenziali in possesso dei requisiti di seguito elencati che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione: 1) abbia già superato un concorso della Pubblica Amministrazione per accedere ad una qualifica per cui è necessaria la Laurea magistrale o equipollente del vecchio ordinamento, come previsto dall'articolo 97 della Costituzione che sancisce l'obbligo di accedere agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni mediante concorso; 2) abbia svolto un'esperienza professionale da funzionario di almeno dieci anni nella Pubblica Amministrazione con qualifica funzionale appartenente all'area contrattuale apicale del relativo CCNL e attualmente in servizio presso le Agenzie fiscali; 3) abbia superato procedure selettive interne per l'accesso all'incarico dirigenziale con specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia Fiscale per come stabilito dall'articolo 71, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo cui ogni Agenzia Fiscale, con il proprio Regolamento di Amministrazione, «determina le regole per l'accesso alla dirigenza»; 4) che sia stato titolare di un formale contratto di incarico di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 presso l'Agenzia Fiscale, in modo continuativo per almeno trentasei mesi ed abbia ottenuto per l'incarico dirigenziale svolto valutazioni della gestione dei risultati continuativamente positive; 5) abbia avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbia avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito all'illegittimità della revoca dell'incarico dirigenziale in precedenza conferito.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, i soggetti di cui al comma 2 sono ammessi a partecipare ad un corso intensivo di formazione al termine del quale sostengono una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato in qualità di incaricato di funzioni dirigenziali e del corso di formazione intensivo cui sono stati ammessi a partecipare. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, i predetti funzionari vengono immessi nel ruolo dei dirigenti delle Agenzie fiscali.
  4. All'attuazione delle procedure di cui ai commi da 1 a 3 si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.