Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
6-bis. Le previsioni di cui ai precedenti commi da 1 a 6 si applicano anche alle società e alle imprese individuali, purché in regime di contabilità ordinaria, che entro il 30 aprile 2018 trasferiscano la propria sede legale in Italia.
6-ter. Ai soggetti di cui al precedente comma 7 che, a seguito dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, trasferiscano la propria sede dal Regno Unito in Italia è altresì riconosciuto, a fronte di spese documentate sostenute in diretta connessione con il trasferimento della sede, secondo tipologie e modalità regolate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, una deduzione di costi, da ripartire su cinque esercizi fiscali. Detta deduzione, comunque non superiore al 3 per cento dell'imponibile nell'esercizio 2016/2017, potrà giungere sino al 25 per cento del totale di detti costi.