Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire il capoverso comma 2-septies con il seguente:
Le detrazioni di cui ai commi precedenti sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000.