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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.13. in VI Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/11/2016  [ apri ]
2.13.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. La detrazione fiscale di cui al comma 1 si applica anche all'acquisto o assegnazione da cooperative edilizie di abitazione di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B a condizione che:
   a) l'acquirente o l'assegnatario persona fisica, per i quali ricorrano le condizioni richiamate nel n. 21) della Tabella A – Parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, adibisca l'unità immobiliare ad abitazione principale;
   b) le unità immobiliari siano cedute dalle imprese costruttrici delle stesse, indipendentemente dalla loro forma societaria;
   c) le unità immobiliari siano realizzate in aree dismesse o con interventi di sostituzione edilizia nei programmi di rigenerazione urbana o interventi di ristrutturazione urbanistica ai sensi dell'articolo 3, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche mediante demolizione e ricostruzione».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro con le seguenti: di 285 milioni di euro.