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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.01. in VI Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/11/2016  [ apri ]
17.01.
approvato

  Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Estensione della disciplina delle offerte al pubblico attraverso portali on-line per la raccolta di capitali).

  1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   all'articolo 1:
    a) al comma 5-novies, le parole: «portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative e per le PMI innovative» sono sostituite dalle seguenti: «portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative, per le PMI innovative e per le PMI non quotate su mercati regolamentati» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché delle PMI di cui alla raccomandazione 361/2003/CE non quotate in mercati regolamentati»;
   alla rubrica del capo III-quater del titolo III della Parte II, dopo le parole: « start-up innovative» sono inserite le seguenti: «, PMI non quotate»;
   all'articolo 50-quinquies:
    1) alla rubrica, dopo le parole: « start-up innovative» sono inserite le seguenti: «, PMI non quotate»;
    2) al comma 1, dopo le parole: «per le PMI innovative,» sono inserite le seguenti: «per le PMI di cui alla raccomandazione 361/2003/CE non quotate in mercati regolamentati»;
    3) al comma 2, dopo le parole: «L'attività di gestione di portali per la raccolta di capitali» sono inserite le seguenti: «e per l'offerta di obbligazioni e altri titoli di debito» e dopo le parole: « start-up innovative» sono inserite le seguenti: «, per le PMI di cui alla raccomandazione 361/2003/CE non quotate in mercati regolamentati,»;
    4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. È gestore di portali, ai sensi dei commi 1 e 2, anche il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per l'offerta di strumenti di debito emessi da start-up innovative, PMI innovative, e da PMI di cui alla raccomandazione 361/2003/CE non quotate in mercati regolamentati, purché iscritto nel registro di cui al comma 2.»;
    5) al comma 3, dopo le parole: «L'iscrizione nel registro di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e 2-bis»;
   all'articolo 100-ter:
    1) al comma 1, dopo le parole: «portali per la raccolta di capitali» sono aggiunte le seguenti: «e per l'offerta di obbligazioni e altri titoli di debito» e dopo le parole: «start-up innovative» sono aggiunte le seguenti: «, dalle PMI di cui alla raccomandazione 361/2003/CE non quotate in mercati regolamentati,»;
    2) al comma 2, dopo le parole: «start-up innovativa» sono inserite le seguenti: «, della PMI di cui alla raccomandazione 361/2003/CE non quotata in mercati regolamentati».

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 100-ter, commi da 2-bis a 2-quinquies, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano anche alle piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 361/2003/CE, costituite in forma di società per azioni, non quotate su mercati regolamentati, con le specifiche modalità individuate dalla CONSOB con regolamento da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sentito il Ministro della giustizia.
  3. All'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, in via sperimentale per il periodo 2017-2019, anche alle PMI di cui alla raccomandazione 361/2003/CE costituite in forma di società a responsabilità limitata, esclusivamente con riferimento all'offerta al pubblico mediante portali on-line di cui all'articolo 30 del presente decreto».
  4. Con deliberazione della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione dei commi 1 e 3, apportando le necessarie modifiche e integrazioni al regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line, adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modifiche.
  5. Per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 10 per cento della somma investita dal contribuente effettuati tramite i portali on-line, di cui all'articolo 1, comma 5-novies, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. L'investimento massimo detraibile ai sensi del presente comma non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 500.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.
  6. Per i periodi d'imposta 2017, 2018, 2019 e 2020 non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società il 15 per cento della somma investita mediante i portali on-line di cui all'articolo 1, comma 5-novies del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio. L'investimento massimo deducibile ai sensi del presente comma non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.
  7. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente mediante i portali on line di cui all'articolo 1, comma 5-novies, del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non godono dell'agevolazione prevista dai commi 7 e 8.
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo. Dette agevolazioni fiscali non sono cumulabili con quelle previste dall'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge, 17 dicembre 2012, n. 221.
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma, con riferimento ai singoli regimi interessati.
  10. All'articolo 30 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 8, è inserito il seguente:
  «8-bis. Nel caso di adesione ad offerte di strumenti finanziari effettuate attraverso i portali previsti dall'articolo 50-quinquies del TUF, l'adeguata verifica del cliente aderente da parte dell'intermediario incaricato di eseguire gli ordini a norma del comma 2 del predetto articolo 50-quinquies ha luogo con la collaborazione attiva del gestore del portale interessato. Quest'ultimo condiziona l'efficacia dell'adesione alla trasmissione al gestore del portale, da parte dell'aderente, di tutti i dati identificativi di quest'ultimo (nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, estremi e copia del documento di identificazione e codice fiscale) e dei dati della banca presso cui l'aderente detiene il conto che verrà utilizzato per l'esecuzione dell'ordine oggetto di adesione. Il gestore del portale comunica, via posta elettronica, all'aderente e, via posta elettronica certificata, alla banca indicata dall'aderente e all'intermediario che curerà l'esecuzione dell'ordine, i dati identificativi ricevuti dall'aderente unitamente ad un codice identificativo. L'aderente effettua il bonifico sul conto dell'intermediario e a valere sul conto della banca indicata in sede di adesione includendo il codice identificativo fornitogli dal portale. Nel caso in cui rilevi difformità fra i dati dell'aderente in suo possesso e quelli comunicatigli dal gestore del portale, la banca non esegue l'operazione e ne dà immediata notizia, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del gestore del portale, a quest'ultimo e all'intermediario via posta elettronica certificata. L'esecuzione del bonifico con codice identificativo implica che nessuna difformità o anomalia è stata rilevata ed equivale ad idonea attestazione ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo».