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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.04. in VI Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/11/2016  [ apri ]
12.04.
approvato

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifica al regime di deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione).

  1. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) ove ricorrano, sostituire le parole: «per il 5 percento» con le parole: «fino ad un massimo del 5 per cento»;
   b) ove ricorrano, sostituire le parole: «per l'8 per cento» con le parole «fino ad un massimo dell'8 per cento»;
   c) ove ricorrano, sostituire le parole: «per il 10 per cento» con le parole: «fino ad un massimo del 10 per cento»;
   d) ove ricorrano, sostituire: «per il 12 per cento» con le parole: «fino ad un massimo del 12 per cento».

  2. All'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  «4-bis. L'eccedenza di cui al comma 3 e le svalutazioni e le perdite su crediti di cui al comma 1, iscritte in bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 che, in applicazione delle previsioni del comma 4, risultassero non dedotte entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono deducibili, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello in corso al 31 dicembre 2026, in misura non superiore ad un quarto delle stesse eccedenze, svalutazioni e perdite su crediti non dedotte».

  3. Al comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) ove ricorrano, sostituire le parole: «per il 5 per cento» con le parole: «fino ad un massimo del 5 per cento»;
   b) ove ricorrano, sostituire le parole: «per l'8 per cento» con le parole: «fino ad un massimo dell'8 per cento»;
   c) ove ricorrano, sostituire le parole: «per il 10 per cento» con le parole: «fino ad un massimo del 10 per cento»;
   d) ove ricorrano, sostituire le parole: «per il 12 per cento» con le parole: «fino ad un massimo del 12 per cento».

  4. All'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
  «9-bis. L'eccedenza di cui al comma 8 e le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6, iscritte in bilancio dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 6 e della lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 6 che, in applicazione delle previsioni del comma 9, risultassero non dedotte entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono deducibili, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello in corso al 31 dicembre 2026, in misura non superiore ad un quarto delle stesse eccedenze, svalutazioni e perdite su crediti non dedotte».