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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.01. in VI Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/11/2016  [ apri ]
12.01.
approvato

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Riduzione delle imposte immobiliari a favore degli enti fieristici).

  1. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   b-bis) per i fabbricati destinati ad attività fieristica classificati nel gruppo catastale D.

  2. Al fine di assicurare la certezza del diritto e uniformare l'interpretazione della normativa vigente nonché di dirimere le controversie e ridurre il contenzioso in corso, i soggetti obbligati al pagamento, per gli anni dal 2006 al 2016, delle imposte immobiliari sui fabbricati destinati ad attività fieristica possono estinguere il debito provvedendo al pagamento, anche dilazionato nel limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi al saggio legale, di una somma pari al 50 per cento delle imposte accertate.
  3. Le modalità di versamento delle somme, i criteri e i termini per la concessione della dilazione di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, sono quantificati in euro 20 milioni a decorrere dal 2017.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000.