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Legislatura XVII

Proposta emendativa 74.3. in VI Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/11/2016  [ apri ]
74.3.

  Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
  36-bis. Al fine di tutelare i cittadini in temporanea difficoltà economica, in un'ottica di mutualità e sussidiarietà è istituito, presso Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – CONSAP –, il «Fondo di Solidarietà a sostegno del reddito» per intervenire nei casi di diminuzione reddituale del singolo e/o delle famiglie dovuti ad eventi improvvisi ed inaspettati dettati dalla crisi economica e lavorativa.
  36-ter. Il Fondo è costituito come patrimonio separato da CONSAP al quale sono demandate le funzioni di gestione e di controllo ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.
  36-quater. Il patrimonio del Fondo è costituito dai contributi delle società creditrici e dai contributi dei soggetti debitori apposti in fattura. I costi connessi alla gestione del Fondo sono a carico del patrimonio del Fondo medesimo.
  36-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è approvato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, lo statuto del Fondo. Lo Statuto indica la composizione e le modalità di nomina degli organi e i principi generali di funzionamento del Fondo. In particolare lo Statuto stabilisce le modalità di convocazione e di approvazione degli atti del Fondo, i limiti e i criteri per i contributi annuali di cui al comma 36-quater, avendo riguardo alla fissazione del limite massimo di contribuzione da parte dei soggetti debitori che non deve in ogni caso superare il 10 per cento del totale della contribuzione e le modalità di nomina e composizione dell'organo deputato alla revisione dei conti.