stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 74.1. in VI Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/11/2016  [ apri ]
74.1.
approvato

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che effettuano interventi di primo soccorso e di carattere sanitario, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-ter-1): euro 200»;
   b) dopo la nota II-ter è aggiunta la seguente: «II-ter-1) A condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.»

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.