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Legislatura XVII

Proposta emendativa 67.8. in VI Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/11/2016  [ apri ]
67.8.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera e), capoverso Art. 23, comma 4, lettera a), dopo le parole: «Paesi non appartenenti all'Unione europea», sono inserite le seguenti parole: «ivi compresi i bunkeraggi sottoposti alle procedure doganali».
   b) al comma 1, lettera e), capoverso Art. 23, comma 4, lettera b), dopo le parole: «stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito», sono inserite le seguenti: «, ovvero operante nell'ambito di un contratto di rete tra due o più depositi fiscali»;
   c) al comma 1, lettera e), capoverso Art. 23, dopo la lettera b) del comma 4 è inserita la seguente lettera:
   «c) il deposito operi in situazioni particolari di tipo operativo, territoriale e logistico, specificamente individuate dall'Amministrazione finanziaria»;
   d) al comma 2, dopo le parole: «terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge» sono inserite le seguenti: «In ragione delle esigenze di tutela dell'affidamento degli operatori già titolari di autorizzazioni all'esercizio di un deposito fiscale, restano valide le autorizzazioni rilasciate alla data del 31 dicembre 2016».