stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 67.19. in VI Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/11/2016  [ apri ]
67.19.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. All'articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, le parole: «Se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la somma dovuta pari all'importo della sola sanzione. La sanzione è ridotta a un nono del minimo, se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre.« sono sostituite dalle seguenti: »Sempreché l'infedeltà dei visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, il CAF o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate; in tal caso la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione riducibile ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».