Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto comma, dopo le parole: «quelle di prodotti semilavorati» inserire la seguente: «entrambi»;
b) al sesto comma, dopo la lettera d-quinquies), è inserita la seguente:
«d-sexies) alle cessioni o importazioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero del metallo prezioso in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso.».