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Legislatura XVII

Proposta emendativa 67.17. in VI Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/11/2016  [ apri ]
67.17.
approvato

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il quinto comma è sostituito dal seguente:
  «In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati, entrambi di purezza pari o superiore a 325 millesimi, per le cessioni imponibili di materiale di altri metalli preziosi e per quelle di prodotti semilavorati di argento, di palladio e di platino, tutti di purezza pari o superiore a 500 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'annotazione “inversione contabile” e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25.»;
   b) al sesto comma, dopo la lettera d-quinquies), è inserita la seguente:
   «d-sexies) alle cessioni di oggetti finiti usati, sia d'oro che di altri metalli preziosi, anche recanti materiale gemmologico, destinati ad essere fusi e/o affinati o comunque rivenduti per la successiva fusione o affinazione al fine del recupero del materiale prezioso in essi contenuto.».