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Legislatura XVII

Proposta emendativa 67.15. in VI Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/11/2016  [ apri ]
67.15.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Nelle liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcole e bevande alcoliche, dovuta per fatti verificatisi anteriormente alla data del 1o aprile 2010, il soggetto passivo d'imposta può estinguere la pretesa tributaria procedendo al pagamento, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un importo pari al 20 per cento dell'accisa e della relativa IVA per cui è causa, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni, qualora dalla conclusione del procedimento penale instauratosi per i medesimi fatti non sia derivata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave dello stesso soggetto obbligato. È consentito al soggetto passivo di imposta di effettuare il pagamento dell'importo dovuto mediante rate annuali, non superiori a sette, previa comunicazione al competente Ufficio delle dogane e versamento della prima rata entro la medesima scadenza prevista nel periodo precedente; sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Resta fermo il recupero delle imposte nei confronti del responsabile del reato. I giudizi di cui al primo periodo sono sospesi a richiesta del soggetto obbligato che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento di quanto previsto determina l'estinzione delle liti fiscali pendenti a tale titolo, in ogni stato e grado di giudizio.