stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 67.01. in VI Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/11/2016  [ apri ]
67.01.
approvato

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Misure per contrastare l'evasione del bollo auto).

  All'articolo 80 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 17, sono aggiunti i seguenti:
  17-bis. A decorrere dall'anno 2018, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dal presente articolo al comma 8, prima di effettuare la revisione ai veicoli soggetti alla revisione obbligatoria, devono verificare l'avvenuto pagamento, dell'anno in corso e degli anni precedenti, della tassa di proprietà, della tassa di circolazione e della situazione di fermo amministrativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, del veicolo oggetto di revisione.
  17-ter. Nel caso che la verifica prevista al comma 17-bis dia esito negativo, non è possibile procedere con la revisione del veicolo ed il suo proprietario è obbligato ad effettuare i pagamenti mancanti e presentare una nuova richiesta di revisione per poter circolare. Il proprietario del veicolo è tenuto a dimostrare l'avvenuto pagamento del bollo, solo a partire dal periodo d'imposta che inizia successivamente all'acquisto.
  17-quater. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, emana un decreto contenente le modalità tecniche e amministrative di accertamento dell'avvenuto pagamento, o della presenza del fermo amministrativo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973, e l'importo per l'attività prestata riconosciuto alle imprese di cui al comma 1, secondo periodo.
  17-quinquies. Le attività di verifica ai sensi del comma 17-bis sono soggette ai limiti ed alle sanzioni previste dai commi 15, 16 e 17 del presente articolo.