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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.03. in VI Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/11/2016  [ apri ]
6.03.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del novembre 1994 delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi versati in eccesso).

  1. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatarie dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi, di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dell'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con legge 26 febbraio 2007, n. 17, che hanno versato somme per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quanto previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, hanno diritto al rimborso delle somme versate in eccesso, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi del citato articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il termine di presentazione delle domande di rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi indebitamente versati è di dieci anni, calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il termine di presentazione delle domande di rimborso dei tributi indebitamente versati è di due anni, calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17 di conversione dell'articolo 3-quater del decreto-legge 28 dicembre 2006 n. 300.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nell'ambito della disponibilità finanziaria, i criteri di assegnazione dei predetti fondi. L'applicazione dell'agevolazione è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla decisione C(2015) 5549 final della Commissione europea del 14 agosto 2015.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni a decorrere dall'anno 2017 sono sostituite dalle seguenti: 270 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 e 300 milioni a decorrere dal 2020.