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Legislatura XVII

Proposta emendativa 53.01. in VI Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/11/2016  [ apri ]
53.01.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Istituzione di posizioni organizzative non dirigenziali per l'espletamento delle attività istituzionali delle Agenzie fiscali).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 sono istituite, all'interno delle Agenzie fiscali, posizioni organizzative di livello non dirigenziale da affidare al personale della terza area. In deroga al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1, dello stesso decreto legislativo, è definito dal regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali e delle risorse destinate alle posizioni di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il regolamento definisce le regole per l'accesso a tali posizioni, secondo criteri di valorizzazione delle capacità e del merito.
  2. Nelle more dell'attuazione del comma 1, e comunque non oltre il 30 giugno 2017, restano operative le posizioni organizzative istituite ai sensi dell'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche alle posizioni attribuite ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.