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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.02. in VI Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/11/2016  [ apri ]
4.02.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.

  Le società, i consorzi e gli altri soggetti passivi rivestenti la qualifica di enti commerciali, relativamente ai contributi e ai fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità (ai sensi dell'articolo 11 comma 353 della legge 23 dicembre 2005) e i soggetti eroganti che rivestono la qualifica di imprenditore individuale e le società e associazioni ed imprese di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi relativamente alle erogazioni liberali in denaro (ai sensi dell'articolo 10 comma 1-quater del testo unico delle imposte sui redditi – decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917), aventi destinatari università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici, fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'ISS e l'ISPESL, nonché degli enti parco regionali e nazionali, usufruiscono del credito di imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, nell'ambito del limite di spesa ivi previsto.