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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.01. in VI Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/11/2016  [ apri ]
21.01.
approvato

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure per rendere i sistemi finanziari più efficienti attraverso l'utilizzo della tecnologia).

  1. All'articolo 6, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «relativi a soggetti non residenti nell'Unione europea».
  2. Dopo il comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti;
  «6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui all'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a), costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni.
  6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma 6-bis non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.».

  3. A decorrere dal 1o luglio 2017, i soggetti di cui all'articolo 46-bis e 46-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) sono tenuti ad adottare il documento armonizzato a livello europeo, Fund Processing Passport (FPP), elaborato dal Fund Processing Standardization Group costituito da EFAMA – associazione europea del risparmio gestito.
  4. All'articolo 46-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
  5. Al fine di favorire lo sviluppo del crowdfunding e agevolare l'accesso ai finanziamenti da parte delle start-up innovative, la CONSOB adotta un regolamento per incrementare i limiti di esenzione dall'applicazione della disciplina sui servizi di investimento per gli investimenti delle persone giuridiche fissandoli rispettivamente a 15.000 euro per singolo ordine e 50.000 euro per ordini complessivi annuali.
  6. Nell'ambito della quota stabilita annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato, a decorrere dall'anno 2017, è consentito l'ingresso in Italia, per motivi di lavoro autonomo, a imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 200.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 245 milioni di euro per l'anno 2017, 257 milioni di euro per l'anno 2018, 227 milioni di euro per l'anno 2019, 239 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2021.