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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.20. in VI Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/11/2016  [ apri ]
2.20.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  7. Il comma 75 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) è sostituito dal seguente:
  «75. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A—+, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui alla lettera c) del comma 74».

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 81, comma 2, è ridotto di 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2027.