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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.11. in VI Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/11/2016  [ apri ]
2.11.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 13, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011 è aggiunta la seguente lettera: f) per i beni immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettere a) e d) del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i moltiplicatori, comunque non superiori a 60, che saranno specificatamente determinati entro il 31 dicembre di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.