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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.1. in VI Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/11/2016  [ apri ]
2.1.
approvato

  Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.

  1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 14, le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
   b) all'articolo 15, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
   c) all'articolo 16, le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

  2. Per le spese sostenute dai soggetti proprietari dei beni immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettere a) e d) del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relative agli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi relativi a parti comuni dei suddetti beni laddove riferibili a più comproprietari e/o condomini, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 75 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo di euro 500.000 per unità immobiliare. La necessità delle spese di cui al periodo precedente, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  3. Alla detrazione di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 8 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. La detrazione di cui al comma 2 è applicata nell'anno di sostenimento delle spese fino a capienza dell'imposta lorda, e per la differenza non utilizzata in relazione all'imposta lorda dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il decimo, per l'intero importo che trova capienza in essi.
  5. La detrazione di cui al comma 2 non è cumulabile con le disposizioni di cui al comma 1, lettera g) dell'articolo 15 ed all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  6. La detrazione di cui al comma 2 non è inoltre cumulabile, in relazione allo stesso intervento, con le agevolazioni previste dagli articoli 14 e 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito in legge 3 agosto 2013, n. 90 e successive modificazioni, in tema di interventi di riqualificazione energetica degli edifici ed agli interventi antisismici.
  7. La detrazione di cui al comma 2 non spetta, e nel caso già usufruita si intende decaduta e da recuperare, in caso di violazioni che diano luogo alle sanzioni di cui agli articoli 160, 164, 169 e 172 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi.
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono stabilite le norme, le modalità di attuazione e le procedure di controllo delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo.