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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.1. in VI Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/11/2016  [ apri ]
14.1.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 30 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
  «8-bis. Nel caso di adesione ad offerte di strumenti finanziari effettuate attraverso i portali previsti dall'articolo 50-quinquies del TUF, l'adeguata verifica del cliente aderente da parte dell'intermediario incaricato di eseguire gli ordini, ai sensi del comma 2 del predetto articolo 50-quinquies, ha luogo con la collaborazione attiva del gestore del portale interessato. L'intermediario di cui al periodo precedente condiziona l'efficacia dell'adesione alla trasmissione al gestore del portale, da parte dell'aderente, di tutti i dati identificativi, quali nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, estremi e copia del documento di identificazione e codice fiscale, e dei dati dell'istituto bancario presso cui l'aderente detiene il conto che verrà utilizzato per l'esecuzione dell'ordine oggetto di adesione.
  8-ter. Il gestore del portale di cui al comma 8-bis comunica, via posta elettronica, all'aderente, e, via posta elettronica certificata, alla banca indicata dall'aderente e all'intermediario che curerà l'esecuzione dell'ordine, i dati identificativi ricevuti dall'aderente e lo invita a richiedere un codice identificativo all'intermediario. L'aderente richiede via mail il codice all'intermediario, che glielo trasmette con la stessa modalità. L'aderente effettua il bonifico sul conto dell'intermediario e a valere sul conto della banca da quest'ultimo indicata includendo il codice fornitogli dall'intermediario. In caso di difformità fra i dati dell'aderente in possesso dell'istituto bancario e quelli comunicati dal gestore del portale, l'istituto bancario non esegue l'operazione e ne dà immediata notizia, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del gestore del portale, a quest'ultimo e all'intermediario via posta elettronica certificata. L'esecuzione del bonifico con codice implica che nessuna difformità o anomalia è stata rilevata ed equivale ad idonea attestazione ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo.».