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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.05. in VI Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/11/2016  [ apri ]
12.05.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Regime fiscale agevolato per gli operatori bancari di finanza etica).

  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 111 è inserito il seguente:
  «Art. 111-bis. – (Finanza etica). – 1. Sono operatori bancari di finanza etica quelle banche che conformano la propria attività ai seguenti prìncipi:
   a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche anche dal punto di vista sociale e ambientale;
   b) danno evidenza pubblica, anche via web, dei finanziamenti erogati a persone giuridiche con riferimento almeno alla ragione sociale dei beneficiari, all'attività svolta, all'importo del finanziamento erogato e alla sede dell'attività;
   c) devolvono almeno il 30 per cento del proprio portafoglio crediti a organizzazioni non profit o imprese sociali;
   d) non distribuiscono profitti, ma li reinvestono nella propria attività;
   e) sono caratterizzati da una gestione interna a forte orientamento democratico e partecipativo caratterizzato da un azionariato diffuso;
   f) adottano politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non può superare il valore di 10».

  2. Non concorre a formare il reddito imponibile di cui all'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli operatori bancari di finanza etica una quota pari al 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con proprio decreto, le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e dalle quali non possono derivare oneri a carico della finanza pubblica superiori a 3 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente all'articolo 78, comma 1, le parole: nel limite di spesa di 24,4 milioni di euro annui., sono sostituite da le seguenti: nel limite di spesa di 21,4 milioni di euro annui.