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Legislatura XVII

Proposta emendativa 74.11. in III Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2016  [ apri ]
4127-bis/III/74.11.
approvato

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un fondo per il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare ed extracurriculare per la cui dotazione finanziaria è autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2017. I programmi di tirocinio curriculare ed extracurriculare di cui al presente comma sono promossi da università o da altri istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici a favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale o da enti di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, nonché per i laureati che abbiano conseguito la laurea da non oltre 12 mesi. Al tirocinante spetta un rimborso forfettario delle spese sostenute nella misura minima complessiva pari a 500 euro mensili per i tirocini curriculari e di 600 euro mensili per i tirocini extracurriculari; la quota a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere corrisposta, in tutto o in parte, in forma di facilitazioni o benefici non monetari. I programmi di tirocinio promossi dalle università partecipanti prevedono il riconoscimento di almeno due crediti formativi universitari per mese di attività. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo può cofinanziare, nell'ambito delle risorse iscritte nel proprio bilancio, tirocini curriculari ed extracurriculari svolti con le modalità di cui al presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299,5 milioni.