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Legislatura XVII

Proposta emendativa 92.01. in II Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2016  [ apri ]
4127-bis/II/92.01.
approvato

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 92-bis.
(Destinazione dei proventi delle manifatture carcerarie).

  1. All'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  5-bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, tra le entrate della cassa delle ammende rientra l'intero ammontare dei proventi delle manifatture carcerarie affluito nell'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, annualmente assegnato all'apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero della giustizia, in base alla normativa vigente, e successivamente versato in apposito conto della cassa.

4127-bis/II/92.01.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 92-bis.
(Destinazione dei proventi delle manifatture carcerarie).

  1. All'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  5-bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, tra le entrate della cassa delle ammende rientra l'intero ammontare dei proventi delle manifatture carcerarie affluito nell'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, annualmente assegnato all'apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero della giustizia, in base alla normativa vigente, e successivamente versato in apposito conto della cassa.