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Legislatura XVII

Proposta emendativa 52.03. in II Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2016  [ apri ]
4127-bis/II/52.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:
  Alla legge 28 aprile 2016, n. 57, all'articolo 2, comma 17, lettera b), i numeri 1), 3), 4, 5) e il punto c) sono sostituiti dal seguente:
   «1) L'indennità dei magistrati onorari in regime transitorio si compone di una parte fissa e di una parte variabile;
   2) ad essi è attribuita l'indennità fissa di Euro 43.310,90 lordi annui, al netto degli oneri previdenziali, da corrispondersi in dodici ratei mensili, entro l'ultimo giorno di ogni mese. La parte variabile dell'indennità sarà corrisposta in misura non inferiore al 15 per vento e non superiore al 50 per cento della parte fissa dovuta a norma delle lettere b) e c) dell'articolo 2, comma 13, anche con riferimento al raggiungimento degli obiettivi;
   3) al comma 1, lettera f) dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 le parole “giudici di pace”, sono sostituite con “magistrati onorari di cui alla legge 28 aprile 2016 n. 57”;
   4) il comma 609 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 è abrogato;
   5) le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2017».