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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.01. in II Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2016  [ apri ]
4127-bis/II/21.01.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

  Art. 21-bis.
(Istituzione del Fondo Nazionale Ambiente Giustizia).

  1. Nell'ambito del Fondo Unico Giustizia è istituito il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia, con una dotazione annuale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2017, a destinazione obbligata finanziato con i proventi ottenuti dal sequestro penale o amministrativo di beni mobili o immobili o dalla confisca, dalle ammende, dalle sanzioni civili e penali di natura ambientale, nonché dalle somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari.
  2. Il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è finalizzato alla prevenzione e al contrasto di condotte lesive dell'ambiente, alla bonifica e al recupero dei siti inquinati.
  3. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, detta legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «290 milioni».