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Legislatura XVII

Proposta emendativa 75.01. in II Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2016  [ apri ]
4127-bis/II/75.01.
(inammissibile in relazione al comma 2)

  Dopo l'articolo 75 inserire il seguente articolo:

Art. 75-bis.
(Interventi per la riduzione dei costi derivanti da sovraffollamento carcerario).

  1. Al fine di individuare parametri certi per l'attivazione dei rimedi risarcitori di cui all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354, all'articolo 35-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
   «a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1-bis:
    a) le condizioni di inumana detenzione di cui al comma 1 s'intendono immediatamente realizzate qualora l'istante sia detenuto in una struttura con una presenza superiore al 40 per cento della capienza detentiva massima prevista;
   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2-bis:
  Il periodo complessivo in cui l'istante abbia subito il pregiudizio previsto dal comma 1 è detto “credito di libertà”. Tale periodo sarà sottratto dalle pene di espiazione (in qualsiasi regime), da quelle eventualmente inflitte per procedimenti in corso durante la detenzione o per procedimenti avviati nei 24 mesi successivi al termine della stessa, al medesimo soggetto e per qualsiasi ipotesi di reato, in caso di assoluzione o di assenza (entro 24 mesi successivi) di nuove indagini, il soggetto avrà diritto all'erogazione di 8 euro al giorno per ciascun giorno di detenzione trascorso in maniera disagiata;
   c) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3-bis: Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 2-bis hanno efficacia retroattiva e sono efficaci dai termini di applicazione previsti dagli articoli 35-bis e 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354.

  2. Con propri provvedimenti il Governo apporta alla legge 26 luglio 1975 n. 354 le seguenti modificazioni:
   a) è abolito il termine di efficacia di quanto previsto dall'articolo 4 comma 4 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, non convertito, in modifica dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975 n. 354. Pertanto le modifiche apportate continuano, senza soluzione di continuità, a far data dal 24 dicembre 2015;
   b) la detrazione di pena concessa, pari a 75 giorni per ogni semestre di pena scontata, viene applicata anche ai soggetti di detenzione secondo quanto previsto dall'articolo 47-ter legge 26 luglio 1975 n. 354, per i quali la norma viene applicata retroattivamente, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10;
   c) la liberazione anticipata, secondo quanto previsto dalle modifiche dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146 non è concessa ai detenuti ai quali sono stati erogate sanzioni disciplinari. Qualora non vengano erogate nei successivi 12 mesi (per un totale di 3 semestri di pena scontata) sanzioni che (includendo quella erogata) non superino complessivamente giorni 6 di esclusione dalle attività ricreative (non viene applicata per altre sanzioni più gravi), al detenuto viene concessa la liberazione anticipata retroattiva, relativa al semestre per il quale era stata sospesa, secondo quanto previsto dall'articolo 4 comma 4 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10».