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Legislatura XVII

Proposta emendativa 52.01. in II Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2016  [ apri ]
4127-bis/II/52.01.
approvato

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Risorse per l'assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso già espletato).

  1. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2017, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 20.943.084 per l'anno 2017, di euro 25.043.700 per l'anno 2018, di euro 27.387.210 per l'anno 2019, di euro 27.926.016 per l'anno 2020, di euro 35.423.877 per l'anno 2021, di euro 35.632.851 per l'anno 2022 di euro 36.273.804 per l'anno 2023, di euro 37.021.584 per l'anno 2024, di euro 37.662.540 per l'anno 2025 e di euro 38.410.320 a decorrere dall'anno 2026.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 279.056.916,00 di euro per l'anno 2017, di 274.956.300,00 di euro per l'anno 2018, di 272.612.790,00 di euro per l'anno 2019, di 272.073.984,00 di euro per l'anno 2020, di 264.576.123,00 di euro per l'anno 2021, di 264.367.149,00 di euro per l'anno 2022, di 263.726.196,00 di euro per l'anno 2023, di 262.337.460,00 di euro per l'anno 2024, di 262.337.460,00 di euro per l'anno 2025 e di 261.589.680,00 di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

4127-bis/II/52.01.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Risorse per l'assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso già espletato).

  1. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2017, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 20.943.084 per l'anno 2017, di euro 25.043.700 per l'anno 2018, di euro 27.387.210 per l'anno 2019, di euro 27.926.016 per l'anno 2020, di euro 35.423.877 per l'anno 2021, di euro 35.632.851 per l'anno 2022 di euro 36.273.804 per l'anno 2023, di euro 37.021.584 per l'anno 2024, di euro 37.662.540 per l'anno 2025 e di euro 38.410.320 a decorrere dall'anno 2026.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 279.056.916,00 di euro per l'anno 2017, di 274.956.300,00 di euro per l'anno 2018, di 272.612.790,00 di euro per l'anno 2019, di 272.073.984,00 di euro per l'anno 2020, di 264.576.123,00 di euro per l'anno 2021, di 264.367.149,00 di euro per l'anno 2022, di 263.726.196,00 di euro per l'anno 2023, di 262.337.460,00 di euro per l'anno 2024, di 262.337.460,00 di euro per l'anno 2025 e di 261.589.680,00 di euro annui a decorrere dall'anno 2026.