Aggiungere, in fine, il seguente comma:
36-bis. A decorrere dall'anno 2017, il contributo statale annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ripristinato nell'importo di euro 500.000 e deve essere inteso come contributo ordinario.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 500.000;
2018: – 500.000;
2019: – 500.000.