Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
4-ter. I Comuni possono altresì nei limiti delle proprie capacità di bilancio e nel rispetto dei limiti di indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, contrarre mutui per l'adeguamento o ristrutturazione di immobili già acquisiti al patrimonio comunale, da destinare a caserme delle Forze dell'ordine e da concedere alle stesse in comodato gratuito, previa approvazione degli appositi programmi, di cui all'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.