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Legislatura XVII

Proposta emendativa 52.01. in I Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/11/2016  [ apri ]
4127/bis/I/52.01.
approvato

  Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Fondo per l'operatività del soccorso pubblico).

  1. Al fine di valorizzare le peculiari condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle attività di soccorso pubblico rese anche in contesti emergenziali è istituito, a decorrere dal 2017, nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito del programma di spesa «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», un fondo per l'operatività del soccorso pubblico destinato al finanziamento di misure volte ad incrementare il valore delle componenti retributive erogate in via fissa e continuativa al personale medesimo, con esclusione di quello appartenente ai ruoli dei dirigenti. Il fondo di cui al precedente periodo è alimentato con le risorse di cui al comma 3, fatti salvi gli incrementi di risorse finanziarie derivanti da successivi provvedimenti legislativi.
  2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, vengono utilizzati i risparmi strutturali di spesa corrente derivati dall'ottimizzazione e razionalizzazione dei seguenti settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:
   a) locazioni passive delle sedi di servizio;
   b) servizi di mensa al personale;
   c) servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici.

  3. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato:
   a) dalle risorse disponibili a regime dei fondi incentivanti del personale non direttivo e non dirigente e del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, aventi carattere di certezza, continuità e stabilità pari a 5.300.000 euro;
   b) mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 81, comma 2 pari a 10.000.000 di euro;
   c) dai risparmi di spesa di cui al comma 2, fino a un importo pari a 4.000.000 di euro per l'anno 2017 e a 6.000.000 di euro a decorrere dal 2018.

  4. Le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'attribuzione degli incrementi retributivi di cui al comma 1 sono stabilite con accordi integrativi nazionali, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, e dell'articolo 84, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
  5. Per le annualità precedenti al 2017, ai fini dell'attribuzione degli introiti afferenti il fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250 e al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251.
  6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 71, comma 1-bis, del decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  7. Resta altresì fermo, per il personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quanto disposto dagli articoli 10, comma 5, e 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250.